venerdì 11 settembre 2009

Statuto del Movimento Politico Pensiero Azione (P.P.A)

STATUTO


ART. 1 – DEFINIZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss. del Codice Civile, l'associazione denominata

"MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE"

(d'ora innanzi denominata "Movimento"). Essa ha il fine di attuare un programma politico ispirato ai principi cristiani, il suo simbolo è così costituito:

"Simbolo con cerchio di colore blu racchiudente nella parte centrale la scritta p.p.a. di colore bianco, nella parte alta la scritta movimento di colore bianco e nella parte bassa la scritta politico pensiero azione di colore bianco”

Il Movimento che persegue l'unità nazionale ha spiccato carattere regionalista, federativo ed europeo.

ART. 2 – SEDE

Il Movimento ha sede in Torino – Via Sansovino, 243/70 - e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero.

ART. 3 - REQUISITI

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che possiedono un'età maggiore di anni 16.

Le domande di iscrizione devono essere presentate ai Comitati Regionali e/o alle sedi Provinciali qualora costituite; esse saranno esaminate dagli Organi Regionali e Provinciali. Con l'iscrizione al Movimento i soci aderiscono al programma ed alle finalità ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

ART. 4 - DOVERI DEI SOCI

Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità del Movimento ed in particolare ogni socio è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita del Movimento;

- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;

- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;

- concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attività del Movimento;

- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di partecipare all'attività del Movimento contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi.

Tutti gli iscritti e/o soci aventi cittadinanza italiana, elettori attivi e passivi, concorreranno di diritto alla ripartizione dei proventi frutto di rimborso elettorale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del Movimento:

- l'Assemblea Nazionale;

- il Consiglio Nazionale;

- la Direzione Nazionale;

- il Segretario Politico;

- il Presidente del Consiglio Nazionale;

- l'Ufficio Politico;

- il Segretario amministrativo;

- i Comitati Regionali;

- i Comitati Provinciali;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 – ASSEMBLEA

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci personalmente, con esclusione di delega, purché in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea viene convocata, su proposta del Segretario politico, dal Consiglio Nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni. Può essere altresì convocata in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei soci.

L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Politico, i membri elettivi del Consiglio Nazionale. L'Assemblea, altresì, esprime ed indica le linee guida del programma politico a cui dovranno conformarsi gli organi del Movimento.

ART. 8 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo a cui è affidato il compito di predisporre il programma politico del Movimento secondo le linee guida indicate dall'Assemblea. Esso è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Segretario Politico, dai Segretari Regionali, dai Parlamentari Nazionali ed Europei in carica, dai Consiglieri regionali in carica, dagli ex parlamentari nazionali ed europei iscritti al Movimento, dai segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile, da 5 rappresentanti del movimenti giovanile e 5 del movimento femminile indicati dalla direzione nazionale degli stessi, dai responsabili delle sezioni estere del Movimento, dai presidenti di provincia iscritti al Movimento e dai sindaci dei comuni capoluogo iscritti al Movimento, fanno altresì parte del Consiglio nazionale i capigruppo del MOVIMENTO PPA nei Consigli Comunali dei Comuni superiori ai 250.000 abitanti e i capigruppo del MOVIMENTO PPA nei consigli provinciali delle province superiori ai 500.000 abitanti, tutti con voto deliberativo.

L'assenza, ingiustificata, a tre consigli nazionali consecutivi comporta l'automatica decadenza dall'incarico di consigliere nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale per vigilare sulla osservanza dello Statuto, della Legge e per relazionare sul bilancio consuntivo e preventivo del Movimento.

Il Presidente del Consiglio Nazionale presiede i lavori. Le delibere del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Nazionale o su richiesta del Segretario politico o della maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio Nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento ed ha facoltà di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- delibera sul programma politico del Movimento;

- elegge il Segretario amministrativo su proposta del Segretario nazionale;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento;

- elegge da 20 a 40 membri della Direzione;

- approva su delega dell'Assemblea le modifiche statutarie;

- convoca l'Assemblea approvandone il regolamento;

- nomina il Presidente dei Revisori dei Conti, due Revisori effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti;

- approva il bilancio preventivo del Movimento entro il 31 gennaio di ogni anno e quello consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di attività di Movimento;

- può istituire strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purché compatibili con il presente Statuto;

- può costituire fondazioni, anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, semprechè conformi al presente Statuto.

ART. 9 - LA DIREZIONE

1. E' l'organo collegiale cui compete la conduzione politica del Movimento secondo la linea decisa dall'Assemblea Nazionale e definita dal Consiglio Nazionale.

2. Ne fanno parte, con voto deliberativo:

a) il Segretario Politico, che la convoca e la presiede;

b) il Presidente del Consiglio Nazionale;

c) i componenti eletti dal Consiglio nazionale;

d) i Vice Presidenti nazionali ed i Vicesegretari nazionali;

e) i parlamentari nazionali ed europei iscritti al MOVIMENTO PPA;

f) il Segretario amministrativo;

g) i Segretari Regionali;

h) i Segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile;

i) il Presidente dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione per vigilare sulla osservanza delle delibere congressuali del Consiglio Nazionale e dello Statuto del Movimento.

3. La Direzione:

a) sovrintende all'attività del Movimento;

b) approva l'operato della Delegazione per la soluzione delle crisi di Governo;

c) approva gli Statuti dei comitati regionali;

d) emana le norme per il tesseramento;

e) sceglie i candidati da presentare alle competizioni elettorali.

ART. 10 - IL SEGRETARIO POLITICO

1. Il Segretario Politico, eletto dall'Assemblea nazionale, ha la rappresentanza politica del Movimento. Attua la linea politica decisa dall'Assemblea nazionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione.

2. In particolare il Segretario Politico:

a) convoca e presiede la Direzione;

b) dirige e coordina l'attività del Movimento, nomina due o più Vicesegretari, i Dirigenti degli Uffici e, nel rispetto dei deliberati dei competenti organi, interviene sull'organizzazione della struttura periferica;

c) guida la delegazione del Movimento nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;

d) gestisce la denominazione ed il simbolo del Movimento ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale. Egli presiede il Consiglio Nazionale.

2. Il Presidente del Consiglio Nazionale d'intesa con il Segretario convoca il Consiglio nazionale e ne definisce l'ordine del giorno.

ART. 12 - L'UFFICIO POLITICO

1. E' costituito dal Segretario politico, che lo convoca e lo presiede, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dai Vicesegretari, dai Vicepresidenti, dai Capigruppo parlamentari, dai rappresentanti nel Governo e da altri 6 membri designati dal Segretario Politico.

2. L'Ufficio coadiuva il Segretario ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. L'Ufficio può essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal Segretario Politico.

ART. 13 - LA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta è preposta al coordinamento organizzativo delle attività degli uffici della

struttura nazionale del Movimento.

2. E' composta: dal Segretario politico, che la convoca e la presiede, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Segretario amministrativo, dai Vicesegretari, dal Segretario organizzativo e dai dirigenti degli Uffici Nazionali.

ART. 14 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Segretario amministrativo è eletto dal Consiglio nazionale. Ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio ed è responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria facente capo al livello centrale dell'organizzazione del Movimento, in attuazione dei programmi approvati dai competenti organi;

2. Il Segretario amministrativo ha, a tal fine, il potere di compiere, sulla base delle deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. E' altresì abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge nonché a compiere tutti gli atti a tal fine necessari, quali l'apertura di conti correnti bancari, la richiesta di affidamento e di garanzie fideiussorie per gli importi dei contributi da riscuotere;

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario amministrativo è coadiuvato da un Comitato di garanti, composto da tre membri non parlamentari eletti dal Consiglio nazionale nonché da un deputato e da un senatore, designati dai rispettivi gruppi. Il Comitato dei garanti, che elegge al suo interno il Presidente, assiste il Segretario Amministrativo:

a) per la redazione del bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di gennaio di ogni anno;

b) per la verifica della corrispondenza delle spese al preventivo approvato ed per l'eventuale aggiornamento delle previsioni di spesa, da effettuare trimestralmente ed in presenza di eventi straordinari;

c) per la redazione della relazione al Consiglio nazionale, da allegare al bilancio consuntivo annuale;

d) per ogni questione di natura finanziaria concernente il rapporto tra gli organi centrali e gli organi regionali e provinciali.

ART. 15 - COMITATO REGIONALE

Il Comitato regionale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Movimento nella Regione che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale.

Il Comitato regionale è autonomo nella organizzazione e nella gestione organizzativa ed amministrativa nell'ambito regionale.

Il Comitato regionale sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il proprio statuto. Nello statuto del Comitato regionale dovranno comunque essere previsti quantomeno un Presidente, un Segretario politico ed un Segretario amministrativo.

Nello statuto del Comitato regionale dovrà essere specificata l'organizzazione del Movimento ai livelli provinciali e locali.

ART. 16 - COMITATO PROVINCIALE

Il Comitato Provinciale ha la titolarità e la responsabilità della linea politica del Movimento nella provincia nel rispetto delle norme dello Statuto Regionale e degli indirizzi definiti dal Comitato regionale.

L'organizzazione e la gestione amministrativa del Comitato provinciale è disciplinata dallo Statuto regionale; dovranno quanto meno essere previsti un Presidente, un Segretario politico ed un Segretario Amministrativo.

Nell'ambito del Comitato provinciale sono costituiti Comitati locali nei quali sono previste le funzioni di Presidente, Segretario Politico e Segretario amministrativo.

La rappresentanza politica del Movimento è in ogni caso affidata al Segretario politico.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti;

1. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione del Movimento e vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle leggi.

3. Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell'attività amministrativa e della contabilità del Movimento. Le riunioni vengono verbalizzate in apposito libro.

4. Il Collegio dei Revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione. Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione, perché quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio Nazionale di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Movimento.

Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli organi del Movimento.

Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti.

Il ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei Probiviri.

La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei Probiviri.

Il Segretario politico può sospendere dal Movimento deferendoli al Collegio dei Probiviri i soci che arrechino danni gravi all'immagine del Movimento con atti lesivi delle leggi dello Statuto e dei regolamenti interni.

Essi giudicano quali amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.

ART. 19 - BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Segretario Amministrativo Nazionale è tenuto a sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, con opportuno anticipo sulle scadenze di legge, il Bilancio Consuntivo annuale delle attività del Movimento.

ART. 20 - PROVENTI

Le entrate del Movimento sono:

- le quote di iscrizioni dei soci;

- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;

- i proventi delle Feste e delle Manifestazioni del Movimento;

- i contributi di legge;

- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.

ART. 21 - SEZIONI ESTERE

Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del Movimento.

Il Consiglio Nazionale provvederà di volta in volta ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del Movimento in base ad apposito regolamento.

ART. 22 - ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Il Consiglio Nazionale su proposta del Segretario politico può deliberare l'adesione e/o federazione del Movimento ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Movimento.

ART. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea può delegare al Consiglio Nazionale la modifica dello Statuto indicando i principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l'approvazione.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati Nazionale ed Europea.